Descrizione
La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico. I pubblici esercizi sono bar, tavole fredde, ristoranti.
Requisiti soggettivi
Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dalla Legge Regionale del 27 febbraio 2012, n.3.
È possibile nominare un delegato alla somministrazione anche se il richiedente è persona fisica.
Requisiti oggettivi
I pubblici esercizi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
I locali nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti di sorvegliabilità stabiliti con D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.
In caso di subingresso: esistenza di un valido contratto di trasferimento dell’azienda commerciale (in proprietà o in gestione). Il contratto può avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (da notaio).
Normativa
- Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 – Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
- Deliberazione Giunta Regionale 23 gennaio 2008 n. VIII/6495 – Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 18.7.2015 “Legge Regionale 8/2013 -Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico DGR 24/01/2014 n. X/1274 – determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito: approvazione elenco luoghi sensibili e planimetrie con individuazione aree precluse a nuove installazioni”
- Ordinanza n. 35 del 27/07/2017 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato di vendita di cibi e bevande e dei laboratori artigianali alimentari
Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line
Per aprire o modificare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un Pubblico Esercizio occorre:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Ristorazione e Somministrazione di alimenti e bevande > Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate
- Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Ulteriore documentazione da allegare (da utilizzarsi in caso di inoltro successivo alla SCIA):
Modello per comunicazione denominazione di attività di somministrazione (mod. 6-SU-64)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio (mod. 6-SU-67)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per impatto acustico (mod. 6-SU-65)
Modello comunicazione orario di esercizio (mod. 6-SU-24)
Documentazione collegata: TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
Modalità di pagamento
Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)
Note
La SCIA ha validità immediata e sostituisce l’autorizzazione comunale.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività di somministrazione sono:
- esporre l’autorizzazione/SCIA
- esporre il cartello orario
- pubblicizzare i prezzi
L’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto per quanto concerne:
- le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita tabella;
- gli alimenti, con le stesse modalità di cui al punto precedente, cui si aggiunge l’obbligo di esposizione del menù anche all’esterno dell’esercizio, o comunque leggibile dall’esterno.
Prezzi:
qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve, inoltre, indicare l’eventuale componente del servizio. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio. Inoltre il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
Termine del procedimento
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Tempi di qualità:
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Fabrizio Brambilla – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it