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P08 -AS-Esercizio dell’attività di acconciatore – rev. 2 del 22.4.2022

Descrizione

L’attività professionale di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici e complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, prestazioni di manicure e pedicure, applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.

Trattamenti e servizi possono essere svolti anche con l’applicazione di prodotti cosmetici, come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

La vendita o cessione alla propria clientela di prodotti cosmetici, parrucche ed affini, beni accessori inerenti i trattamenti e servizi effettuati non è subordinata alle disposizioni relative alla vendita in sede fissa ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non occupino una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.

 

Requisiti soggettivi

  • insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • possesso dei requisiti professionali di acconciatore da presentare contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Decreto legislativo 6/8/2012 n. 147 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma d’impresa esercitata nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per ciascuna attività.

 

Requisiti oggettivi

I locali utilizzati per l’esercizio dell’attività devono rispettare tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, ambientale, igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi.

È fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Normativa

  • Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 di modifica alla legge 14 febbraio 1963 n. 161
  • Legge 17 agosto 2005 n. 174
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59
  • Regolamento Regionale 28 novembre 2011 n. 6 del 28/11/2011
  • Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147
  • Regolamento Regionale 1 febbraio 2018, n. 4 – Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per aprire o modificare  l’attività di acconciatore occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Attività di servizio > Servizi alla Persona > Acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e piercer e poi cliccare il tasto “conferma”
  • Selezionare: avvio, gestione, cessazione attività
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

 

Modalità di pagamento

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)

 

Termine del procedimento

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

 

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    giovedì 17, Ottobre 2024