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P08 – AA – Artigiani alimentari – rev. 2 del 22.4.2022

Descrizione
Per attività nel settore alimentare si intende la produzione e la vendita di generi alimentari nei locali di produzione. La vendita dei propri prodotti nei locali annessi alla produzione non comporta la necessità di possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti. Se, invece, l’artigiano intende vendere anche cibi e bevande che non siano di propria produzione, lo stesso deve possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 59/2010

Requisiti soggettivi:

  • Essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Milano MonzaBrianza Lodi;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

  • possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;
  • essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.

Normativa

  • Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8 – Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda.
  • Ordinanza n. 35 del 27/07/2017 – Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi di vicinato di vendita di cibi e bevande e dei laboratori artigianali alimentari

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare /Link di accesso al servizio on line

Per l’apertura e la gestione occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Industria e artigianato > Alimentare > Laboratorio artigianale alimentare (gelateria, pasticceria, pizza al taglio, kebab, etc.) e poi cliccare il tasto “conferma”
  • Selezionare: avvio, gestione, cessazione attività
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Occorre presentare tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it” anche notifica ATS.
Cartello orario Con ordinanza sindacale n. 35 del 27/07/2017 gli artigiani del settore alimentare determinano liberamente il proprio orario entro i seguenti limiti: orario di apertura: ore 06.00 orario di chiusura: ore 01.00 del giorno seguente L’ordinanza ha altresì introdotto l’obbligo di richiedere al SUAP il rilascio del cartello orario con il modulo 6-SU-69

Modalità di pagamento

Pagare l’autorità sanitaria competente (ATS)

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)

Note
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare possono vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve, però, essere strumentale e accessoria. Non deve essere offerto nessun tipo di servizio assistito di somministrazione (Legge Regionale 30/04/2009, n. 8).

Termine del procedimento
Dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

Tempi di qualità:
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

    giovedì 17, Ottobre 2024