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P13 – Vorrei informazioni sui tempi di accensione del riscaldamento-Rev.2 del 12.10.2022

ATTENZIONE, PER IL SOLO ANNO TERMICO 2022-23 SONO IN VIGORE LE  DISPOSIZIONI DEL D.M. 383 del 6.10.2022

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 20222023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale sono, per la zona di Settimo Milanese: 13 ore al massimo ogni giorno dal 22 ottobre 2022 al 7 aprile 2023. E’ prevista anche al riduzione di un grado:

  • 17°C (con una tolleranza di + o – 2°C) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
  • 19°C (con una tolleranza di + o – 2°C) per tutti gli altri edifici.

Sono esclusi gli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e gli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

IL PRESENTE PROCEDIMENTO E’ PUBBLICATO UNICAMENTE PER FORNIRE INFORMAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE, PERTANTO NON CONTIENE I DATI DI CUI ALL’ART.35 DEL DLGS 33/2013 E SMI

Descrizione

Il periodo di accensione del riscaldamento e la temperatura dell’aria in ogni singola unità immobiliare sono normati a livello nazionale dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante norme per la progettazione, ]’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) ed infine dal D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, indipendentemente dal tipo di combustibile impiegato.

Per il Comune di Settimo Milanese, ricadente nella zona climatica E, la norma prevede espressamente che l’esercizio degli impianti termici sia consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera dì attivazione: ore 14 (quattordici) giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile. La durata di attivazione  degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Al di fuori di tali periodi, senza alcun bisogno di deroga da parte del Comune gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile dell’impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ossia l’impianto non può essere attivato oltre le 7 (sette) ore giornaliere.  E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni e deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. L’ordinanza del Sindaco serve esclusivamente per estendere fino a 14 ore o ridurre a meno di 7 il periodo di accensione in caso di condizioni atmosferiche particolarmente avverse.

Tali disposizioni, relative alle limitazioni del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione, non si applicano alle scuole materne e asili nido ed altri edifici elencati nell’art. 9, comma 5 del D.P.R. n. 412/93.  Inoltre le stesse disposizioni, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, non si applicano per gli edifici che hanno impianti termici che utilizzano calore proveniente da impianti di cogenerazione o un sistema di riscaldamento a pannelli radianti ed in altri casi esplicitati all’ art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 412/93.

In deroga a quanto sopra, la legge prevede che il sindaco con apposita ordinanza può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili

Durante il periodo di accensione dell’impianto, la stessa normativa dispone che la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare non deve superare i seguenti valori, con le tolleranze a fianco indicate:

  • 18 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
  • 20 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricreative o di culto, attività commerciali, ad attività scolastiche a tutti i livelli, palestre e servizi di supporto alle attività sportive ed assimilabili.

Normativa

Per quanto non riportato e per maggiori informazioni si invita a consultare il DPR 26 agosto 1993 n.412 come modificato dal D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 e dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74.

    martedì 8, Ottobre 2024