Precisazioni sul commercio
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A seguito dell’emanazione del DPCM dell’11 marzo 2020, si specificano le misure relative allo svolgimento e alla chiusura delle attività commerciali:
- sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, anche quelle all’interno dei centri commerciali, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità così come indicate nell’allegato 1. In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari. In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, estetisti e barbieri) ad eccezione delle attività indicate nell’allegato 2. In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Tali disposizioni producono effetto a partire dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020 – ore 11.15
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