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Elezioni Comunali 2024

Al fine di agevolare la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, si comunica che, come stabilito dal Decreto Legge 29/01/2024 n. 7, il dato della popolazione da utilizzare ai fini dell’applicazione delle norme elettorali e referendarie è quello censito al 31 dicembre 2021 e riportato nel D.P.R. 20/01/2023 che trovate nella sezione Documenti nel box a destra. Per il Comune di Settimo Milanese la popolazione legale al 31 dicembre 2021 è di 20.062 abitanti.

Nella sezione Documenti nel box a destra sono pubblicati, altresì, i criteri e le modalità da utilizzarsi per agevolare la propaganda elettorale nei giorni precedenti le date di svolgimento delle consultazioni elettorali (i criteri sono stati approvati con delibera di G.C. n. 82 del 24/04/2014 e modificati con deliberazione di G.C. n. 88 del 23/04/2019,  n. 47 del 12/03/2024 e n.84 del 23/04/2024).

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
Da martedì 30 aprile a lunedì 20 maggio 2024, l’elettore interessato dovrà far pervenire allo Sportello del Cittadino o tramite posta elettronica all’indirizzo pec protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it la domanda e gli allegati necessari per esprimere il proprio voto a domicilio come indicato nel seguente link https://comune.settimomilanese.mi.it/procedimenti/p17-vorrei-poter-esprimere-a-domicilio-il-mio-voto-elettorale/

I funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati.

Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali
L’ufficio elettorale (presso lo Sportello del Cittadino) rimarrà aperto nei giorni di venerdì 10 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e sabato 11 maggio dalle ore 8:00 alle ore 12:00 per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni comunali.

Martedì 7 e giovedì 9 maggio rimarrà aperto dalle ore 8:00 alle 16:00 e mercoledì 8 maggio dalle ore 8:00 alle ore 19:00.


PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Si comunica che le candidature in oggetto dovranno essere presentate presso l’ufficio elettorale, previo appuntamento, dalle ore 8 di venerdì 10 maggio alle ore 12 di sabato 11 maggio.

DOCUMENTI NECESSARI
In tutti i comuni, per presentare le candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti, che sono illustrati in detta­glio nei paragrafi successivi:
1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, paragrafo 1.2
2) dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, paragrafo 1.3
3) certificati nei quali si attesta che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui si svolgono le elezioni, paragrafo 1.4
4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la ca­rica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comu­nale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità, paragrafo 1.5
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, paragrafo 1.6
6) modello del contrassegno di lista,  paragrafo 1.8 

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichia­razione di presentazione di lista (Articoli 28, terzo comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570/ 1960)

Oltre a quanto previsto dalla normativa, come richiesto dalla Commissione Circondariale di Milano, è necessario presentare:

1) n. 3 pen drive. Nella prima occorre salvare il file del contrassegno di dimensione di cm. 10 – nella seconda occorre salvare il file del contrassegno di dimensione di cm. 3 e nella terza l’ufficio elettorale salverà tutti i dati dei sottoscrittori che firmeranno la lista. Ogni pen drive dovrà essere debitamente etichettata con indicato: Nome del Comune – Nome della lista – oggetto del contenuto.

2) n. 4 fogli A4 di carta lucida con il contrassegno di cm. 10 e n. 4 fogli A4 carta lucida con il contrassegno cm. 3 (quindi uno in più rispetto a quanto indicato a pag. 51 nella pubblicazione delle istruzioni)

3) n. 3 programmi amministrativi (una copia per l’ufficio elettorale e due copie per la Circondariale, anziché uno – vedi pag. 41 delle istruzioni)

4) Bilancio preventivo: è obbligatorio nei Comuni superiori ai 50.000 abitanti e nei Comuni in cui è previsto da Statuto/regolamenti. Nel nostro Comune va presentato all’atto della presentazione delle candidature in quanto è previsto dallo Statuto, come segue:
art. 5
…omissis…
Le spese elettorali dei candidati e delle liste alle consultazioni elettorali comunali devono essere documentate e pubblicizzate nel seguente modo:
a) al momento della presentazione della lista il candidato ed il presentatore di lista devono consegnare al Comune il bilancio preventivo di spesa;
b) entro trenta giorni dall’avvenuta elezione gli stessi soggetti devono presentare al Comune il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste. I documenti di cui alle lettere a) e b) vengono pubblicati all’Albo Pretorio comunale, nei tre giorni successivi.

5) l’allegato 6 – Modello di dichiarazione dei delegati di una lista per il collegamento con un candidato alla carica di sindaco – deve essere presentato anche dalle liste civiche.

6) atto principale ed atti separati (pag. 119 e 123 mod. 2 delle istruzioni): nell’atto principale servono almeno n. 2 firme di sottoscrittori per essere considerato valido. I modelli di raccolta firme dovranno poi essere tutti numerati alla fine della raccolta . Il n. 1 corrisponderà all’atto principale ed a seguire tutti gli altri atti separati. Attenzione, quindi alla data di autentica delle firme sui moduli. Sull’atto principale la data dovrà essere inferiore o almeno uguale a quella presente sull’atto separato successivo (e così via per tutti gli altri atti).

7) certificati di iscrizione nelle liste elettorali: non appena completati n. 1 o 2 moduli di raccolta firme vanno subito consegnati all’ufficio elettorale (chiedere di Laura Calati all’ingresso del Comune) in modo che si possa predisporre sin da subito i certificati elettorali necessari nonché inserire i dati dei sottoscrittori nel software della Commissione Circondariale. Orari di consegna di tali moduli per il rilascio dei certificati: dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00. I certificati relativi ai candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere residenti ed elettori nel nostro Comune verranno rilasciati dall’ufficio elettorale. Non serve, quindi, che vengano personalmente allo Sportello del Cittadino per il rilascio degli stessi.

8) nei vari modelli da utilizzare, in tutti gli spazi in cui è necessario descrivere il contrassegno, qualora ci fossero poche righe a disposizione, è possibile allegare un foglio A4 con la descrizione, pinzarlo al modello e firmarlo. La firma dei delegati deve essere apposta in modo che la stessa risulti in parte sul primo foglio ed in parte sul secondo dove c’è la pinzatura, per giustificare la congiunzione dei due fogli.

Nella sezione Documenti di questa news trovate:
1)  le istruzioni, compresa la modulistica da utilizzare per la presentazione delle candidature
2) la tabella riassuntiva candidati/sottoscrittori (numero di consiglieri da nominare, percentuali di genere e numero massimo e minimo di sottoscrittori necessari)
3) modello dei delegati/consegnatario di lista (se il consegnatario è una persona differente dai 2 delegati, non occorre compilare la parte inferiore del modulo): chi viene nominato delegato dovrà essere reperibile per tutta la durata della verifica delle candidature da parte della Commissione Circondariale (dal pomeriggio di sabato 11 fino a tutto martedì 14 maggio)

Legge 21 marzo 1990, n. 53 – Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale e successive modificazioni 

Articolo 14

  1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei depu­tati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Am­ministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repub­blica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i compo­nenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri pro­vinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comu­nali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine. consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri pro­vinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comu­nali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni ­­
  2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni

Articolo 1
Definizioni

  1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
  2. a) h) (Omissis);
    i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
    l) oo) (Omissis).
    (Omissis)

Articolo 21
Autenticazione delle sottoscrizioni

  1. (Omissis).
  2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di no­torietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipen­dente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscri­zione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, pre­vio accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

→ Articolo 14, comma 3, della legge n. 53/1990
Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In man­canza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.