La comunicazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, cede ad altri la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque sia il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione) indipendentemente dall’uso a cui esso è destinato.
Sono esonerati dall’obbligo della comunicazione gli esercenti attività sottoposte a licenza di Polizia che comportino già la notifica all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (alberghi, pensioni, locande, affittacamere, ospedali, case di cura, ecc.) e i rinnovi dei contratti di locazione nel caso la proroga si riferisca al soggetto già a suo tempo denunciato.
La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti, così come nel caso di subentro, nel godimento di un immobile, a causa del decesso dell’intestatario. Dal momento dell’effettivo godimento del bene, colui che ne beneficia, deve presentare all’Autorità di P.S. la relativa cessione di fabbricato.
Nel caso in cui il cessionario di un immobile con il quale convivono altre persone, decida di trasferirsi altrove e di lasciare ai predetti il godimento dello stesso immobile, ha l’obbligo di individuare tra di loro un nuovo cessionario e presentare la relativa comunicazione.
La cessione deve essere presentata all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dall’effettiva disponibilità dell’immobile.
Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011, “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, i proprietari di immobili che nella locazione degli stessi intendono avvalersi della Cedolare secca sugli affitti non sono più tenuti, nell’ipotesi di registrazione del contratto di locazione, alla presentazione della comunicazione di cessione fabbricato.
“Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione, assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21marzo 1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191…omissis”.
Con il decreto legge n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla legge n. 106 del 12/07/2011, “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, art. 5 comma 4, si è inoltre stabilito:
“Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.”.
Quindi l’obbligo di presentazione della denuncia di cessione fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita, purché registrati.
Normativa
Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Nel caso sia necessario comunque presentare la comunicazione, il modello deve riportare:
La comunicazione deve essere presentata in triplice copia al Comando di Polizia Locale di Settimo Milanese o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (indicare sempre i riferimenti telefonici richiesti).
Copia della comunicazione di cessione di fabbricato presentata può essere richiesta solamente al momento della consegna presso il Comando di Polizia Locale.
Le firme in calce ai modelli dovranno essere apposte in originale.
Compilare il modello Cessione Fabbricato 5-PM-19
Si raccomanda di scrivere in stampatello, possibilmente a macchina, in modo leggibile e con penna indelebile. Indicare sempre i riferimenti telefonici richiesti.
In caso di mancata presentazione della comunicazione suddetta o di violazione delle disposizioni normative si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37.
Ultimo aggiornamento: 25/09/2024, 14:59