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La somministrazione negli esercizi pubblici consiste nel vendere alimenti e bevande per il consumo sul posto. La vendita avviene all’interno dei locali dell’esercizio o in un’area attrezzata e aperta al pubblico.
Alle imprese / società che intendono avviare un pubblico esercizio
P08 – rev. 3 del 12/3/2025
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono avere una o più delle seguenti denominazioni (Deliberazione della Giunta regionale 23/01/2008, n. 8/6495):
Per aprire o modificare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di un Pubblico Esercizio occorre accedere al portale impresainungiorno
Si accede attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
Ulteriore documentazione da allegare (da utilizzarsi in caso di inoltro successivo alla SCIA):
Modello per comunicazione denominazione di attività di somministrazione (mod. 6-SU-64)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sorvegliabilità dei locali di pubblico esercizio (mod. 6-SU-67)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per impatto acustico (mod. 6-SU-65)
Modello comunicazione orario di esercizio (mod. 6-SU-24)
Documentazione collegata: TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.
Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:
L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dalla Legge Regionale del 27 febbraio 2012, n.3.
È possibile nominare un delegato alla somministrazione anche se il richiedente è persona fisica.
Requisiti oggettivi:
I pubblici esercizi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
I locali nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti di sorvegliabilità stabiliti con D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.
In caso di subingresso: esistenza di un valido contratto di trasferimento dell’azienda commerciale (in proprietà o in gestione). Il contratto può avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (da notaio).
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5
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Per maggiori informazione occorre prenotare un appuntamento.
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La SCIA ha validità immediata e sostituisce l’autorizzazione comunale.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività di somministrazione sono:
L’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto per quanto concerne:
Prezzi:
qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve, inoltre, indicare l’eventuale componente del servizio. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall’esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio. Inoltre il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
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Ultimo aggiornamento: 22/05/2026, 08:59