Imprese e società che intendono aprire un esercizio di vicinato
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte e i relativi corselli di manovra. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.
L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all’alimentazione umana) o entrambi.
Per l’apertura, il trasferimento di sede, l’aggiunta o eliminazione di un settore merceologico, l’ampliamento della superficie entro il limite dei 250 mq o la riduzione, per il subingresso, la variazione dei soggetti titolari dei requisiti occorre:
Qualora si trattasse di attività di vendita settore alimentare occorre presentare tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it” anche notifica ATS.
Gli esercizi di vicinato di vendita di cibi e bevande devono richiedere al SUAP, se non già chiesto nella SCIA, il cartello orario utilizzando il modulo 6-SU-68.
Con ordinanza sindacale n. 35 del 27/07/2017 sono stati stabiliti i seguenti limiti:
orario di apertura: ore 06.00
orario di chiusura: ore 23.00
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Cartello orario (solo per esercizi di vicinato di vendita di cibi e bevande)
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.
Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.
Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:
L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
– cessazione di attività
– variazione della ragione sociale
– variazione della sede legale
– modifica dei soggetti titolari (preposto)
Requisiti soggettivi:
I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Requisiti oggettivi:
E’ necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d’uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Al momento della presentazione della SCIA tramite portale www.impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve una RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico. Si ricorda inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.
Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (pane, latte e derivati, bevande, anche alcoliche, ed escluso carne, frattaglie e bassa macelleria), è consentito il consumo immediato sul posto dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati, ovvero non si effettui servizio al tavolo o non si installino tavoli, sedie, ecc. Per le nuove attività in cui si effettua la preparazione e manipolazione di alimenti e bevande, il titolare o gestore dal momento in cui esercita l’attività è obbligato a tenere, nei locali ove si svolge l’attività stessa, il Piano di autocontrollo e sistema H.A.C.C.P redatti ai sensi del D.Lgs 155/97, nonché gli attestati di formazione di tutto il personale relativamente al Piano anzidetto, questo ai fini di eventuali verifiche e sopralluoghi da parte degli organi di controllo. Le attività, che da una verifica degli organi di controllo, risultassero sprovviste del suddetto Piano, hanno la prescrizione di adeguare le strutture (nei termini indicati dall’organo di controllo) e di redigere il Piano entro 120 gg.; inoltre il gestore dovrà formare tutto il personale, potendo dimostrare entro 180 gg. dalla prescrizione, il conseguimento dell’attestato.