UFFICIO
Bed and breakfast
Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fornendo alloggio e prima colazione
Impresa in un giornoA chi è rivolto
Ai cittadini interessati ad aprire la struttura ricettiva non alberghiera di Bed and breakfast
Descrizione
P08 – Rev. 12 del 12/3/2025
Si possono utilizzare fino ad un massimo di quattro camere.
Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Come fare
Per aprire o modificare l’attività di bed and breakfast occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it
Cosa serve
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Bed & Breakfast
- Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Cosa si ottiene
La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Tempi e scadenze
Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.
L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Quanto costa
Per aprire o modificare l’esercizio dell’attività di B&B occorre effettuare il versamento degli oneri ad ATS
Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.
Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.
Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:
L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.
Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:
- cessazione di attività
- variazione della ragione sociale
- variazione della sede legale
- modifica dei soggetti titolari (preposto)
Vincoli
Requisiti soggettivi
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Requisiti oggettivi
Accedi al servizio
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazione occorre prenotare un appuntamento.
Documenti
Formato PDF (0.09 MB)
Formato PDF (0.24 MB)
Ulteriori informazioni
Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- le tariffe devono essere comunicate alla Città metropolitana di Milano competente
- il responsabile è tenuto a registrare le presenze e comunicarle all’autorità di pubblica sicurezza
- il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti
- l’attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla Città metropolitana di Milano
- esporre apposito contrassegno definito dalla Giunta Regionale, all’esterno della struttura
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabileTELEFONO
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