Bed and breakfast

Servizio attivo

Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare tipo Bed and Breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fornendo alloggio e prima colazione


A chi è rivolto

Ai cittadini interessati ad aprire la struttura ricettiva non alberghiera di Bed and breakfast

Descrizione

P08 – Rev. 12 del 12/3/2025

Si possono utilizzare fino ad un massimo di quattro camere.
Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
L’attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Come fare

Per aprire o modificare l’attività di bed and breakfast occorre presentare la pratica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it

Cosa serve

Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema

  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Bed & Breakfast
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Cosa si ottiene

La dichiarazione SCIA dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande d’iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Tempi e scadenze

Ai sensi dell’articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l’Amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci.

L’Amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui sopra.

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

Quanto costa

Per aprire o modificare l’esercizio dell’attività di B&B occorre effettuare il versamento degli oneri ad ATS

Con nota prot. 99145 del 27/05/2024 ATS Milano Città Metropolitana ha comunicato che la tariffa relativa ai procedimenti da presentarsi mediante SCIA riferite a imprese alimentari (ristoranti, pizzerie, mense, bar, depositi alimenti, laboratori, attività di vicinato, commercio di fitosanitari, ecc.) è di € 20,00 e non € 22,40 come indicato nella precedente nota prot. n. 61641 del 29/3/2024.

Resta invece invariata, quindi ferma a € 58,02, la tariffa per le SCIA riferite a tutte le attività NON alimentari (estetisti, parrucchieri, alberghi, attività ricettive, lavanderie, laboratori artigianali ecc.) come stabilito nel Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, approvato con deliberazione n. 412 del 24/5/2024.

Si conferma che il versamento delle tariffe dovrà essere effettuato con modalità elettronica attraverso il portatale PagoPa di ATS Città Metropolitana di Milano, raggiungibile al seguente link:

https://www.ats-milano.it/ats/carta-servizi/guida-servizi/lavoro/scia-segnalazione-certificata-inizio-attivita/scia-attivita-produttive

L’attestazione del pagamento dovrà essere unita alla SCIA.

Sono escluse dal pagamento le SCIA relative a:

  • cessazione di attività
  • variazione della ragione sociale
  • variazione della sede legale
  • modifica dei soggetti titolari (preposto)

Vincoli

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
  • assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

Requisiti oggettivi

Requisiti minimi bed & breakfast

Accedi al servizio

portale www.impresainungiorno.gov.it

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.

Per maggiori informazione occorre prenotare un appuntamento.

Documenti

Ulteriori informazioni

Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • le tariffe devono essere comunicate alla Città metropolitana di Milano competente 
  • il responsabile è tenuto a registrare le presenze e comunicarle all’autorità di pubblica sicurezza
  • il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti
  • l’attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere comunicato preventivamente alla Città metropolitana di Milano
  • esporre apposito contrassegno definito dalla Giunta Regionale, all’esterno della struttura

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 19/01/2026, 11:05

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