UFFICIO
Locazioni di alloggi per finalità turistiche (cd. “Affitti brevi”)
Trattasi dell’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. Lgs. 79/2011), art. 1 c. 2 della L. 431/1998 e art. 1571 Codice civile
A chi è rivolto
Ai cittadini / imprenditori interessati a concedere alloggi in locazione per finalità turistiche per periodi non superiori a 30 giorni
Descrizione
P08 – rev. 1 del 12/3/2025
La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di Case e Appartamenti per Vacanze – CAV.
Può essere svolta:
- In forma imprenditoriale
- In forma non imprenditoriale
Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
La locazione per periodi superiori ai 30 giorni non viene considerata locazione turistica.
Come fare
Per comunicare l’avvio dell’attività relativa alla concessione di alloggi per finalità turistiche occorre presentare la pratica attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it
Cosa serve
Si accede al portale attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestiti in forma imprenditoriale
oppure
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Alloggi o parti di essi, per finalità turistiche, in regime di locazione gestiti in forma NON imprenditoriale
Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Ogni attivazione di un alloggio adibito a locazione a finalità turistica, così come la variazione in aumento anche solo di un alloggio, comportano la presentazione di una nuova comunicazione, completa di tutti i dati catastali riferiti all’alloggio oggetto di locazione.
Cosa si ottiene
La presentazione della pratica al SUAP è finalizzata all'ottenimento del CIR (Codice identificativo regionale) e del CIN (Codice identificativo nazionale)
Tempi e scadenze
Per avviare l'attività occorre presentare comunicazione al Comune e ottenere ed esporre il CIR / CIN
Vincoli
Requisiti soggettivi
al momento non previsti
Requisiti oggettivi
la compilazione del modulo implica l’autodichiarazione riguardo il rispetto dei requisiti strutturali e standard previsti dal Regolamento Regionale 7/2016.
Requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti da CAV e LT
Accedi al servizio
portale www.impresainungiorno.gov.it
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Piazza Eroi n. 5.
Per maggiori informazioni occorre prenotare un appuntamento.
Documenti
Formato PDF (0.1 MB)
Ulteriori informazioni
Ai sensi del Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter, tutte le strutture ricettive alberghiera e non alberghiere, oltre a tutte le unità abitative destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione breve ai sensi del Decreto legge (Stato Italiano) 24-04-2017, n. 50, art. 4 si devono dotare di un Codice identificativo nazionale (CIN).
Gli esercenti e i locatori sono tenuti a esporre il CIN all’esterno degli immobili usati per l’attività e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato.
Le disposizioni contenute al Decreto legge 18/10/2023, n. 145, art. 13-ter sono applicabili dal 2 novembre 2024. A prescindere da questo termine legale, la banca dati è già attiva ed è possibile procedere.
L’acquisizione del CIN sarà effettivamente obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ ministeriali dedicate e pubblicate sul sito www.ministeroturismo.gov.it.
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN è generalizzato e non prevede eccezioni.
Attenzione: il CIN è obbligatorio e può essere richiesto solo se si è già in possesso nel CIR (Codice identificativo regionale). Le nuove strutture ricettive dovranno, pertanto, ottenere il CIR prima di procedere con la richiesta del CIN.
Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa di Regione Lombardia.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal R.R. 7/2016;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo
Non trattandosi di strutture ricettive, non sono previsti:
- l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
- l’obbligo di comunicare i prezzi;
- la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione;
- un periodo di chiusura obbligatorio
Il SUAP non è competente in materia fiscale inerente la tassazione dei redditi derivanti dai proventi della concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche (es. assoggettabilità al regime cedolare secca, ecc.) non possono essere pertanto richieste al SUAP informazioni, né suggerimenti o consulenza in materia fiscale. Si suggerisce di interpellare le Associazioni di categoria oppure i propri Professionisti / Consulenti.
Condizioni di servizio
Contatti
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