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P11 – Cessione di Fabbricato – Rev.2 del 24.1.2018

Descrizione

La comunicazione deve essere presentata da chiunque, persona fisica o giuridica, cede ad altri la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo per un periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, qualunque sia il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri o semidistrutti, ultimati o in costruzione) indipendentemente dall’uso a cui esso è destinato.

Sono esonerati dall’obbligo della comunicazione gli esercenti attività sottoposte a licenza di Polizia che comportino già la notifica all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (alberghi, pensioni, locande, affittacamere, ospedali, case di cura, ecc.) e i rinnovi dei contratti di locazione nel caso la proroga si riferisca al soggetto già a suo tempo denunciato.

La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere presentata anche nel caso in cui l’immobile venga ceduto a qualunque titolo tra parenti stretti, così come nel caso di subentro, nel godimento di un immobile, a causa del decesso dell’intestatario. Dal momento dell’effettivo godimento del bene, colui che ne beneficia, deve presentare all’Autorità di P.S. la relativa cessione di fabbricato.

Nel caso in cui il cessionario di un immobile con il quale convivono  altre  persone, decida  di  trasferirsi altrove e di lasciare ai predetti il godimento dello stesso immobile, ha l’obbligo di individuare tra di loro un nuovo cessionario e presentare la relativa comunicazione.
La cessione deve essere presentata all’autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dall’effettiva disponibilità dell’immobile.

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011, “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, i proprietari di immobili che nella locazione degli stessi intendono avvalersi della Cedolare secca sugli affitti non sono più tenuti, nell’ipotesi di registrazione del contratto di locazione, alla presentazione della comunicazione di cessione fabbricato.
“Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione, assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21marzo 1978 n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191…omissis”.

Con il decreto legge n. 70 del 13/05/2011, convertito dalla legge n. 106 del 12/07/2011, “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, art. 5 comma 4, si è inoltre stabilito:
“Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.”.
Quindi l’obbligo di presentazione della denuncia di cessione fabbricato è cessato anche per i contratti di compravendita, purché registrati.

 

–     Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Polizia Locale – Tel. 02-33509329

–          mail: polizialocale@comune.settimomilanese.mi.it

 

Termine del procedimento

Non sono previsti adempimenti da parte dell’ufficio ricevente

 

Link di accesso al servizio on line

Non è disponibile né prevista l’implementazione di un servizio on-line per questo procedimento.

 

 

Normativa

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

 

Modulistica, atti e documenti da allegare

Nel caso sia necessario comunque presentare la comunicazione, il modello deve riportare:

  • i dati anagrafici del cedente
  • la data della cessione deve essere quella in cui il cessionario consegue l’effettiva ed esclusiva disponibilità dell’immobile la causale della cessione individuata esclusivamente tra le seguenti: assegnazione, assegnazione con diritto di superficie, permuta, ospitalità, affitto, successione, trasferimento per decreto, vendita, vendita nuda proprietà, vendita usufrutto, eredità, donazione
  • l’uso a cui il fabbricato è destinato: abitazione, box, cantina, centro medico/ambulatorio, fabbricato rurale, fienile, garage/rimessa, industriale, laboratorio, magazzino, negozio, ospedale/casa di cura, posto auto (coperto), strutture ricettive, ufficio
  • i dati anagrafici del cessionario; nel caso in cui l’immobile venga ceduto a diverse persone è necessario compilare tanti moduli quanti sono i cessionari. Non consegnare comunicazioni riportanti diciture differenti da quelle indicate; eventuali tipologie od usi assimilabili alle anzidette diciture dovranno essere riportate scegliendo la voce più simile a quelle indicate.  Se l’immobile viene ceduto da una ditta ad un’altra occorre indicare nell’apposito spazio gli estremi del legale rappresentante o titolare ed indicare al di fuori degli spazi gli estremi della ditta per la quale egli opera
  • ai fini dell’identificazione del cessionario sono ritenuti validi i seguenti documenti, in corso di validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, carta di soggiorno (per stranieri), tessera ferroviaria per i dipendenti dello Stato e loro familiari, porto d’armi, libretto di pensione e qualunque altro documento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato
  • i dati relativi al fabbricato. Piano: andrà indicato a che piano si trova l’immobile ceduto; scala: dal primo piano all’infinito andrà indicata una scala e, nel caso fossero più di una, andranno individuate con le lettere (A-B-C ecc.); interno: dove esiste andrà indicato il numero, altrimenti l’apposito spazio andrà sbarrato; vani: si intendono camere da letto, soggiorni e sale da pranzo, cucine; accessori: si intendono tutti gli altri locali (bagni, cantine, solai, ecc); ingressi: (porte d’ingresso) andrà indicato il numero totale degli ingressi che immettono nel singolo immobile ceduto, escludendo gli eventuali ingressi comuni allo stabile.

La comunicazione deve essere presentata in triplice copia al Comando di Polizia Locale di Settimo Milanese o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (indicare sempre i riferimenti telefonici richiesti).
Copia della comunicazione di cessione di fabbricato presentata può essere richiesta solamente al momento della consegna presso il Comando di Polizia Locale.

In caso di mancata presentazione della comunicazione suddetta o di violazione delle disposizioni normative si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,29 ad un massimo di Euro 1.549,37.

 

Le firme in calce ai modelli dovranno essere apposte in originale.

Compilare il modello Cessione Fabbricato 5-PM-19

Si raccomanda di scrivere in stampatello, possibilmente a macchina, in modo leggibile e con penna indelebile. Indicare sempre i riferimenti telefonici richiesti.

 

Potere sostitutivo in caso di inerzia

Flavia Ragosta – Segretario generale – tel. 02-33509206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    martedì 5, Aprile 2022