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P08 – AT – Case e appartamenti per vacanze (CAV) – rev. 3 del 27.4.2022

Descrizione

Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti etc.) in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

–         in forma imprenditoriale;

–         in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.

Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Requisiti soggettivi

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
  • assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

Requisiti oggettivi

Requisiti minimi case vacanza

Regione Lombardia: scheda informativa Strutture ricettive non alberghiere 

Normativa

 

Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line

Per comunicare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria di un’unità abitativa destinata a CAV occorre:

  • Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale

oppure

  • Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma NON imprenditoriale
  • Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”

Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di un’ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già  titolare di una CAV, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività.

Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative.

 

IL CIR – Codice Identificativo Regionale

A seguito dell’entrata in vigore della L. R. 25 gennaio 2018 n. 7 e della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28 giugno 2018 (vedi sezione “Normativa”)  è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR) a ciascuna delle unità immobiliari, o porzione delle stesse, adibita a Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV).

A partire dal 1° novembre 2018 il CIR deve essere riportato in tutte le comunicazioni che pubblicizzino la struttura interessata con qualsiasi mezzo, cartaceo o digitale.

A tutte le CAV il CIR viene  rilasciato come esito finale della procedura di accreditamento – obbligatoria per i titolari di CAV – al portale web regionale denominato “ROSS 1000″ (ex “Turismo 5”), predisposto per la gestione, a fini statistici, dei flussi turistici.

Il portale web regionale è raggiungibile tramite il seguente link:  https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/

Sul portale web regionale sono disponibili le relative FAQ, utili per meglio conoscere le modalità di accreditamento e di utilizzo delle funzioni del sistema.

Le CAV che non riportino l’indicazione del CIR  possono essere assoggettate all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500  per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. (art. 39, comma 3-bis, Legge regionale 27/2015).

Note

Il SUAP non è competente in materia fiscale inerente la tassazione dei redditi derivanti dai proventi della gestione delle CAV, non possono essere pertanto richieste al SUAP informazioni, né suggerimenti o consulenza in materia fiscale.
Tra gli obblighi previsti NON è contemplata la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione in quanto tale facoltà è espressamente concessa dalla L.R. 27/15 ad altre tipologie di strutture ricettive, ma non alle CAV.
Nel periodo di chiusura della CAV non imprenditoriale (90 giorni all’anno, anche non consecutivi)  non possono esser stipulati contratti di locazione, a meno che non venga presentata preventivamente al SUAP – sempre tramite Impresainungiorno.gov.it – la   comunicazione di cessazione dell’attività della CAV.
RICLASSIFICAZIONE COME LOCAZIONI TURISTICHE DELLE ATTIVITA’  AVVIATE IN PRECEDENZA COME CAV
Regione Lombardia, con l’approvazione del D.d.u.o. n. 17869 del 06 dicembre 2019  ha approvato il modello ufficiale contenente lo schema per ottenere la “riclassificazione” in Locazione Turistica delle attività avviate in precedenza come CAV.
Viene previsto che:
· le istanze di riclassificazione potranno essere presentate al Suap comunale tramite la piattaforma telematica “Impresainungiorno.gov.it” a partire dal 13 gennaio 2020 e non oltre il 30 aprile 2020;
· l’istanza di riclassificazione non comporta la richiesta di un nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR), che rimarrà invariato;
· coloro che non avranno presentato istanza di riclassificazione approfittando del periodo transitorio con scadenza  30 aprile 2020, dovranno presentare una nuova comunicazione al SUAP per l’avvio dell’attività di Locazione Turistica, comunicando contestualmente la cessazione e chiusura dell’attività di CAV.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda di dichiarazione delle generalità (informazioni presso la Questura competente)
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo (informazioni sul portale AlloggiatiWeb presso la Questura)
  • esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi applicati.
  • stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti, ai sensi dell’art. 38, comma 10 della L.R. 27/2015)

 

Termine del procedimento

Per la Comunicazione, regime amministrativo semplificato previsto dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016, i termini sono fissati in 30 gg.

Tempi di qualità:

Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 –  mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

    giovedì 17, Ottobre 2024