Descrizione
Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti etc.) in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
– in forma imprenditoriale;
– in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Requisiti soggettivi
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)
Requisiti oggettivi
Regione Lombardia: scheda informativa Strutture ricettive non alberghiere
Normativa
- L.R. 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.– Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
- Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria – Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico – sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.
- Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 – n. 4275 – Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze – revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016, n. 3964.
- L.R. 25 gennaio 2018 n. 7 – Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28 giugno 2018– Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»
- D.d.u.o. 6 dicembre 2019 n. 17869 – Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come case ed appartamenti per vacanze – integrazione d.d.u.o. n. 13056 del 17 settembre 2019
Uffici responsabili del procedimento e dell’istruttoria
Dipartimento Affari Generali e Comunicazione – Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) – tel. 02-33509260/258 – casella mail commercio@comune.settimomilanese.mi.it / suap@postacert.comune.settimomilanese.mi.it
Modulistica, atti e documenti da allegare / Link di accesso al servizio on line
Per comunicare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria di un’unità abitativa destinata a CAV occorre:
- Accedere al portale www.impresainungiorno.gov.it attraverso il seguente link: http://www.impresainungiorno.gov.it/web/milano/comune/t/I700 come utente registrato, seguendo la procedura di autenticazione richiesta dal sistema
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale
oppure
- Selezionare il settore di attività: Strutture ricettive e ristorazione > Strutture ricettive > Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma NON imprenditoriale
- Selezionare la scelta desiderata e poi cliccare il tasto “conferma”
Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di un’ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già titolare di una CAV, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività.
Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative.
IL CIR – Codice Identificativo Regionale
A seguito dell’entrata in vigore della L. R. 25 gennaio 2018 n. 7 e della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28 giugno 2018 (vedi sezione “Normativa”) è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR) a ciascuna delle unità immobiliari, o porzione delle stesse, adibita a Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV).
A partire dal 1° novembre 2018 il CIR deve essere riportato in tutte le comunicazioni che pubblicizzino la struttura interessata con qualsiasi mezzo, cartaceo o digitale.
A tutte le CAV il CIR viene rilasciato come esito finale della procedura di accreditamento – obbligatoria per i titolari di CAV – al portale web regionale denominato “ROSS 1000″ (ex “Turismo 5”), predisposto per la gestione, a fini statistici, dei flussi turistici.
Il portale web regionale è raggiungibile tramite il seguente link: https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/
Sul portale web regionale sono disponibili le relative FAQ, utili per meglio conoscere le modalità di accreditamento e di utilizzo delle funzioni del sistema.
Le CAV che non riportino l’indicazione del CIR possono essere assoggettate all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. (art. 39, comma 3-bis, Legge regionale 27/2015).
Note
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento
- compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda di dichiarazione delle generalità (informazioni presso la Questura competente)
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo (informazioni sul portale AlloggiatiWeb presso la Questura)
- esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi applicati.
- stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti, ai sensi dell’art. 38, comma 10 della L.R. 27/2015)
Termine del procedimento
Per la Comunicazione, regime amministrativo semplificato previsto dall’art. 2 co. 2 del d.lgs. n. 222/2016, i termini sono fissati in 30 gg.
Tempi di qualità:
Non è possibile ridurre i termini del procedimento stabiliti per legge poiché trattasi di pratiche in cui vengono avviati endoprocedimenti di richieste di pareri e conformità ad altri Enti / Uffici del Comune territorialmente competente preposti per il controllo.
Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia
Paolo Maggi – Segretario generale– tel. 02-33509.206 – mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it