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P07 – Vorrei richiedere un permesso di costruire. Rev. 9 del 22.1.2024

Descrizione

Il Permesso di Costruire, che ha sostituito la “Concessione Edilizia”, è il titolo abilitativo con cui il Comune consente lo svolgimento di quelle attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, entro i limiti fissati dalla legge ed in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. La richiesta per il rilascio del permesso di costruire deve essere presentata e sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, avvalendosi dell’opera di un professionista (geometra, perito edile, ingegnere, architetto)  che predisponga il progetto e tutta la documentazione utile per il rilascio e verifichi la fattibilità dell’intervento nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizio e di igiene. Il professionista incaricato deve essere iscritto al relativo albo professionale.
In alternativa alla richiesta di permesso di costruire e’ possibile presentare, in alcuni casi, la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (S.C.I.A.).

Normativa

  • Testo Unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
  • R. 12/2005 e s.m.i.

Ufficio responsabile del procedimento e dell’istruttoria

Dipartimento Sviluppo del Territorio – Servizio Edilizia Privata e Trasformazione del Territorio – Tel. 02-33509400/404
casella mail: edilizia@comune.settimomilanese.mi.it
Responsabile del Servizio: Geom. Irina Moneta– tel. 0233509404
casella mail: i.moneta@comune.settimomilanese.mi.it

 

Termine del procedimento

TEMPI DI LEGGE
Il Coordinatore del Dipartimento rilascia il permesso di costruire entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere interrotto per la richiesta di documentazione integrativa. In tal caso, il termine di 60 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Nel caso di permesso di costruire in sanatoria, il Coordinatore si pronuncia con adeguata motivazione, entro 60 giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

TEMPI DI QUALITA’
Il Coordinatore del Dipartimento rilascia il permesso di costruire entro 58 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine può essere interrotto per la richiesta di documentazione integrativa. In tal caso, il termine di 58 giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Nel caso di permesso di costruire in sanatoria, il Coordinatore si pronuncia con adeguata motivazione, entro 58 giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

 

Modulistica, atti e documenti da allegare

Sono subordinati a permesso di costruire, i seguenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:

  1. a) gli interventi di nuova costruzione;
    b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
    c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
    In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:
  2. a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c);
    b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
    c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

 

Sono assoggettati a permesso di costruire i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati:

– alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 52 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

– alla realizzazione o all’ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; ai fini del rilascio del permesso di costruire, il Comune, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto dall’articolo 5, comma 1, della l.r. 8/2013, ai sensi del comma 3-ter dell’art. 52 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

L’interessato che intende presentare una richiesta di PERMESSO DI COSTRUIRE  incaricherà un tecnico che presentare la pratica.

La procedura di presentazione della pratica è on-line attraverso la pagina SUE del portale istituzionale del Comune di Settimo Milanese.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine per l’istruttoria.

Il termine può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, entro quindici giorni dalla proposta del responsabile del procedimento. Dell’avvenuta emanazione del permesso di costruire è dato immediato avviso agli interessati, nonché notizia al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line. Gli estremi del permesso di costruire vanno indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite nel regolamento edilizio.

L’interessato ha l’obbligo di comunicare al Comune entro un anno dal rilascio del permesso:

la data di inizio lavori  unitamente alla indicazione della ditta esecutrice dei lavori, al professionista abilitato direttore dei lavori, allegando ricevuta del versamento del contributo di costruzione, nomina al Soggetto certificatore di incarico della compilazione dell’attestato di certificazione energetica.

La procedura di presentazione della pratica è on-line attraverso la pagina SUE del portale istituzionale del Comune di Settimo Milanese.

Entro tre anni  dalla data di inizio lavori il richiedente dovrà presentare:

1) la comunicazione di fine lavori, utilizzando il modulo unificato e standardizzato di Regione Lombardia, allegando, ove previsto, il certificato di collaudo finale con il quale il progettista o un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera al progetto presentato, la ricevuta dell’ avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni di classamento (pena la sanzione di € 516,00 art. 37.5 D.P.R. 380/2001) e attestato di certificazione energetica redatto ed asseverato dal Soggetto certificatore, se previsto;

2) la segnalazione certificata per l’agibilità, entro 15 giorni dalla fine lavori (art. 24 DPR 380/2001, pena la sanzione pecuniaria da € 77 a € 464) in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali o eventualmente di interventi sugli edifici esistenti che hanno comportato la modifica delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico negli edifici e negli impianti in stessi installati.
La segnalazione certificata per l’agibilità può valere come comunicazione di fine lavori; il caso di presentazione Comunicazione di Fine Lavori contestuale alla Segnalazione Certificata per l’Agibilità, si dovrà allegare, ai sensi dell’art. 23, comma 7 del DPR 380/01, il certificato di collaudo finale con il quale il progettista o un tecnico abilitato attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività.

La procedura di presentazione della pratica è on-line attraverso la pagina SUE del portale istituzionale del Comune di Settimo Milanese.

In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380/2001 e s.m.i, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Modalità di pagamento

I diritti di segreteria possono essere pagati al momento della presentazione della pratica con POS oppure con bonifico bancario intestato a:

Banco BPM Spa – TESORERIA COMUNALE

IBAN:  IT14G 05034 33860 000000002092

 

Soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia

Flavia Ragosta – Segretario generale – tel. 02-33509206 –         mail: garantetermini@comune.settimomilanese.mi.it

 

 

 

    giovedì 18, Gennaio 2024