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Giudici Popolari

Il Sindaco

Visto l’art. 21 della legge 10/04/1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24/11/1951, n. 1324, 5/05/1952, n. 405 e 27/12/1956, n. 1441;

Rende noto

  1. Tutti i cittadini residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10/04/1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare di Corte d’Assise o di Corte d’Assise d’Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati a richiedere l’iscrizione o la cancellazione dagli albi, dal 1 aprile al 31 luglio 2023 attraverso il Servizio online accedendo al seguente link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n201744&areaAttiva=7  e cliccando su “Avvio telematico procedimenti elettorali”
  2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a. Buona condotta morale, tenuto conto delle circolari del Ministero dell’Interno M.I.A.C.E.L. n. 9/93 del 22/07/1993 e n. 559/C. 17634.12982(23) del 30/10/1996;
    b. Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
    c. Diploma di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
    d. Diploma di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d’Assise d’Appello.
  3. Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
    a. I magistrati e, in generale, tutti i funzionari dello Stato in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
    b. Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
    c. I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.