Back on top

Saldo IMU

Imu anno 2023

Si ricorda la scadenza del 16 DICEMBRE 2023 per il VERSAMENTO della SECONDA RATA dell’imposta municipale IMU 

TABELLA ALIQUOTE IMU  (approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 19/2023)

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE
Aliquota Ordinaria 10,6 per mille
Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 1, comma 748 della L. 160/2019 6,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994, come definiti dall’art. 1, comma 750 della L. 160/2019 1,0 per mille
Terreni agricoli come definiti dall’art. 1, comma 752 della L. 160/2019 10,6 per mille
Aree edificabili 10,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D come definiti dall’art. 1, comma 753 della L. 160/2019 10,6 per mille
Altri fabbricati come definiti dall’art. 1, comma 754 della L. 160/2019 10,6 per mille
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che vi risiede. 10,0 per mille
Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C02/C06/C07, locate con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 431/98 da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione.

L’aliquota del 6 per mille stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

6,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce) come definiti dall’art. 1, comma 751 della L. 160/2019 Esenti dal 01/01/2022

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote in vigore per l’anno 2023.

Il Regolamento e le aliquote approvate dal Consiglio Comunale, sono pubblicate nel sito del Comune e sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso“. Si evidenzia che, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Il versamento dell’IMU è effettuato con il MODELLO F24

CODICE CATASTALE COMUNE DI SETTIMO MILANESE:   I700 

QUOTA COMUNE 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
3913 IMU – fabbricati rurali ad uso strumentale-COMUNE
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
3939 IMU – fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE
QUOTA STATO 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

 

Si ricorda che a norma del comma 751 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall’IMU.

Al fine di fruire dell’esenzione IMU, i proprietari degli immobili merce devono presentare, pena decadenza, nei termini di legge la dichiarazione IMU.

 

Su questo sito è disponibile il servizio on line “CALCOLO IMU – TASI”

  • per il calcolo dell’imposta;
  • la stampa del modello F24 per il versamento
  • il modello di dichiarazione Imu editabile e stampabile

Si ricorda che i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalita’ approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

E’ confermata la normativa che esenta dall’obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili.